10 Gen Art. 1302 — Compensazione
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11956/1993
In forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c., l’accollante, nella sua qualità di condebitore in solido dell’accollato, è legittimato ad opporre in compensazione all’accollatario i crediti dell’accollato medesimo.
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