Art. 1303 – Codice civile – Confusione

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26948/2021

L'art. 1303 cod. civ. disciplina gli effetti della confusione quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento in relazione alle obbligazioni solidali stabilendo, al primo comma che se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel debitore. L'effetto estintivo della confusione si determina solo per la quota dell'obbligazione solidale.

Cass. civ. n. 22726/2019

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato dal sinistro ceda al responsabile civile il credito risarcitorio azionabile ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la riunione in capo al cessionario delle qualità di creditore e debitore in solido non determina l'estinzione per confusione della autonoma obbligazione gravante sull'assicuratore, non trovando in tal caso applicazione l'art. 1303, comma 1, c.c., attesa la peculiare forma di solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.