10 Gen Art. 1304 — Transazione
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 23418/2016
L’art. 1304, comma 1, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l’ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato; nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.
Cass. civ. n. 947/2012
In tema di transazione, la disposizione di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l’intera obbligazione solidale, mentre quando essa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori; in questo caso, infatti, si riduce l’intero debito dell’importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente automatico scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (Fattispecie in tema di sinistro stradale a seguito del quale il danneggiato aveva transatto il risarcimento con alcuni condebitori, dichiarando espressamente di voler liberare soltanto costoro dalla relativa obbligazione).
Cass. civ. n. 5108/2011
Il principio che deriva dalla disposizione di cui all’art. 1304, primo comma, c.c., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l’efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l’efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato, alla transazione, di profittare della stessa. In tal caso, l’unico effetto ditale transazione è ridurre l’importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente.
Cass. civ. n. 26909/2008
Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c. (Fattispecie relativa a controversia sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa nei confronti del Comune e dell’I.A.C.P., in cui la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto tra l’attore ed il Comune sulla base di una transazione tra essi intervenuta, non contenendo l’atto alcun riferimento all’I.A.C.P., né risultando che quest’ultimo avesse inteso profittarne).
Cass. civ. n. 8946/2006
In ipotesi di transazione novativa, la transazione è inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare sia in ordine ai i rapporti esterni, sia a quelli interni. (Enunciando tale principio la S.C. ha ritenuto che, essendo transazione e novazione fattispecie non assimilabili, la disciplina dell’una non si comunica a quella dell’altra, con la conseguente applicabilità, in tema di transazione novativa, dell’art. 1304 c.c.).
Cass. civ. n. 3747/2005
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304, primo comma, c.c. non costituisce un’eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza.
Cass. civ. n. 19549/2004
La transazione è atto negoziale con il quale le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche (e, dunque, prescindendo dall’affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità), e non ha, pertanto, alcuna natura di confessione stragiudiziale, dannosa per gli eventuali condebitori. Da tale natura «neutra» dell’atto di transazione rispetto al punto della questione controverso la legge fa discendere, in via ordinaria, la mancanza di effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne.
Cass. civ. n. 7548/2003
Qualora intervenga una transazione tra uno dei condebitori solidali e il creditore, il condebitore rimasto estraneo ad essa può dichiarare, a norma dell’art. 1304, primo comma, c.c., il volerne profittare; in questo caso, l’accordo transattivo spiega una efficacia diretta anche nei suoi confronti, senza che il creditore possa precludergli questa possibilità, in quanto non è applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1411,
secondo comma, c.c., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione.
Cass. civ. n. 884/1998
La dichiarazione di un condebitore di voler profittare della transazione intervenuta, tra altro condebitore solidale e il creditore (art. 1304 c.c.), è un diritto, potestativo che non ammette equipollenti — e perciò non può esser sostituita dalla rinuncia del creditore ad eccepirne la mancanza — ma può esser manifestata, senza termini di decadenza e requisiti di forma, anche in corso di giudizio.
Cass. civ. n. 9101/1995
La dichiarazione del debitore solidale di volere profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304 comma primo c.c. non è soggetta ad alcuna forma particolare e può essere fatta anche in corso di giudizio dal procuratore ad litem.
Cass. civ. n. 7979/1994
La transazione produce i suoi effetti estintivi nell’obbligazione solidale, nei limiti dell’obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare e non si estende a quella parte dell’obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori. (Nella specie si è ritenuto che la transazione del danneggiato con l’impresa assicuratrice del danneggiante, per la sola parte del credito gravante su quella, comportava che quest’ultimo potesse beneficiare della transazione nei soli limiti di quanto dovuto dall’assicuratrice, rimanendo sempre esposto, e da solo, per la parte eccedente).
Cass. civ. n. 8957/1990
L’art. 1304, primo comma, c.c. il quale disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l’intero debito solidale, mentre quando la transazione è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione rimane al di fuori della previsione normativa e, riducendo l’intero debito dell’importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti.
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