14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 884 del 29 gennaio 1998
Posted at 16:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
La dichiarazione di un condebitore di voler profittare della transazione intervenuta, tra altro condebitore solidale e il creditore [ art. 1304 c.c. ], è un diritto, potestativo che non ammette equipollenti — e perciò non può esser sostituita dalla rinuncia del creditore ad eccepirne la mancanza — ma può esser manifestata, senza termini di decadenza e requisiti di forma, anche in corso di giudizio.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]