Cass. civ. n. 33879 del 19 dicembre 2019

Testo massima n. 1


È applicabile alla materia tributaria il principio, ricavabile dall'art. 1304, comma 1, c.c., secondo cui gli effetti della transazione intervenuta tra il creditore e il condebitore in solido, purchè riguardante l'intero debito, si estendono al condebitore solidale che chieda di volerne profittare, non ostando a detto principio il diritto unionale. (Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/01/2014).

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