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Art. 2615 — Responsabilità verso i terzi

Art. 2615 — Responsabilità verso i terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza [ 2612, n. 4 ], i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile [ 1705, 2339 ]. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote [ 1299, 2280 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3196/2016

Qualora la regione affidi in concessione un’opera pubblica a una società consortile per azioni da essa partecipata, unico titolare delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato dalla società concessionaria per la realizzazione dell’opera è la società medesima, in quanto l’amministrazione concedente è estranea all’attività negoziale della concessionaria appaltante e – quale socio di una società di capitali – non risponde a titolo solidale ex art. 2615 c.c..

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Cass. civ. n. 18235/2008

Il consorzio con attività esterna è responsabile nei confronti dei terzi dei danni a questi ultimi causati dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento di un contratto stipulato direttamente dal consorzio.

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Cass. civ. n. 3664/2006

I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell’art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell’art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest’ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l’obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 9509/1997

In deroga al principio generale contenuto nell’art. 1705 c.c., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell’art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richiede la spendita del nome di quest’ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse.

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Cass. civ. n. 10956/1996

Il consorzio con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è un autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti che stipula in nome proprio. Quindi se un terzo subisce un danno ingiusto provocato dalla esecuzione, da parte di un’impresa consorziata, di opere oggetto di un contratto di appalto stipulato da un consorzio, è questo a risponderne, a titolo di responsabilità extracontrattuale, sotto il profilo del rischio derivante dalla gestione di un’attività imprenditoriale.

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Cass. civ. n. 6774/1996

Con la modifica dell’art. 2602 c.c., introdotta dalla legge 10 maggio 1976, n. 377, e l’entrata in vigore della legge 21 maggio 1981, n. 240 — che hanno realizzato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio — specifiche fasi dell’attività dei consorziati vengono affidate ad una organizzazione autonoma, che, per la gestione che deve compiere, non può non avere rilevanza esterna. Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi, ex art. 2615 c.c., comma secondo, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608, 2609 c.c., opera quale mandatario dei consorziati, qualità nella quale è legittimato a compiere, ai sensi dell’art. 1710 c.c., atti interruttivi della prescrizione (nella specie, il consorzio aveva stipulato un’assicurazione per conto delle società consorziate).

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