10 Gen Art. 2304 — Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione [ 2308 ], non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale [ 1294, 2268, 2291, 2513 ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4959/2017
L’iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del “beneficium excussionis”, conformando l’attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest’ultima quale vizio proprio della stessa.
Cass. civ. n. 279/2017
Il “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.
Cass. civ. n. 15966/2016
L’iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del “beneficium excussionis”, conformando l’attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest’ultima quale vizio proprio della stessa. *, Cass. civ., sez., V,, 27 febbraio 2017, n. 4959,, F. c. R. Difforme appare l’orientamento della massima che segue. [ RV64329001 ]
In materia tributaria la cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto, sicché è inapplicabile l’art. 2304 c.c. che disciplina il “beneficium excussionis” relativamente alla sola fase esecutiva.
Cass. civ. n. 49/2014
In tema di società in nome collettivo, il beneficio d’escussione disciplinato dall’art. 2304 cod. civ. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, consentendo al creditore di procedere coattivamente a carico del socio a condizione di aver infruttuosamente agito sui beni sociali, sicché non osta all’emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale nella società, di una cartella di pagamento, configurandosi quest’ultima non come atto esecutivo, ma conclusivo di un “iter” strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all’esercizio dell’azione forzata.
Cass. civ. n. 5136/2011
L’esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una società in nome collettivo è inidoneo a far ritenere certa l’incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l’esecuzione nei confronti del socio che gode del “beneficium excussionis” ex art. 2304 c.c.
Cass. civ. n. 1040/2009
Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.
Cass. civ. n. 5434/1998
La disposizione normativa dell’art. 2304, secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al creditore stesso di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di questi, ovvero poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.
Cass. civ. n. 12912/1997
La previsione dell’art. 2304 c.c. secondo cui i creditori di una società in nome collettivo non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio, se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società; ciò tuttavia non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del socio, titolo da azionare in caso di infruttuosità dell’azione di recupero esecutivo in danno della società.
Cass. civ. n. 3399/1994
Il creditore di una società di persone può agire in sede di cognizione direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza la necessità di chiamare in giudizio anche la società, non rilevando che l’art. 2304 c.c. preveda il
beneficium excussionis, che opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.
Cass. civ. n. 7100/1993
La previsione dell’art. 2304 c.c. (applicabile anche alla società in accomandita semplice, ai sensi dell’art. 2315 c.c.), secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per potere iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest’ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente.
[adrotate group=”7″]