14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5136 del 3 marzo 2011
Posted at 16:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una società in nome collettivo è inidoneo a far ritenere certa l’incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l’esecuzione nei confronti del socio che gode del “beneficium excussionis” ex art. 2304 c.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]