10 Gen Art. 2305 — Creditore particolare del socio
Posted at 20:30h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo V – Delle società > Capo III – Della società in nome collettivo
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore [ 2270, 2307, 2531, 2614 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]