Art. 2305 – Codice civile – Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore [2270, 2307, 2531, 2614].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.