10 Gen Art. 2270 — Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore [ 2262 ] e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione [ 2282, 2283 ].
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore . La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società [ 2272, 2305, 2531, 2614 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 31600/2002
Con la dizione perizia sullo stato di mente dell’imputato deve intendersi non soltanto la perizia finalizzata a verificare l’imputabilità di un soggetto, ma anche quella volta ad accertare la capacità di questi a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell’art. 70 c.p.p., così come la compatibilità dello stato fisico o mentale con il regime carcerario. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la proroga del termine di custodia cautelare in dipendenza del protrarsi della perizia disposta per accertare la compatibilità dello stato di salute dell’indagato con il regime carcerario).
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