10 Gen Art. 2531 — Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Posted at 20:47h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo VI – Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici > Capo I – Delle società cooperative > Sezione III – Delle quote e delle azioni
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell’articolo 2533 [ 2286, 2344, 2536 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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