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Art. 2536 — Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Art. 2536 — Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto [ 2290, 2518, 2531, 2532, 2533 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3079/1994

Nelle cooperative, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e successivamente in proprietà individuale ai soci, dai rapporti attinenti alla attività sociale, comportanti l’obbligo di contribuzione alle spese di ordinaria amministrazione, debbono essere distinti i rapporti relativi alle peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi perché, mentre le contribuzioni del primo rientrano tra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2530 cc., non vi rientrano quelli del secondo tipo, che sono destinati a gravare, in caso di uscita del socio dalla cooperativa, sul socio che a questo subentra acquistando l’aspettativa alla assegnazione dell’alloggio.

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