Art. 2269 – Codice civile – Responsabilità del nuovo socio

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio [2267].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 9326/2010

In tema di società di persone, il soggetto che entri a far parte di una società in nome collettivo già costituita risponde con gli altri soci - in base a quanto disposto dall'art. 2269 c.c., dettato in materia di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo operato dall'art. 2293 c.c. - per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società.