Art. 2271 – Codice civile – Esclusione della compensazione

Non è ammessa compensazione [1241, 1246, n. 5] fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1274/1991

Il principio stabilito dall'art. 2271 c.c. che esclude la compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società ed il credito che egli ha verso un socio, trova applicazione pure con riguardo all'impresa familiare coltivatrice, di cui all'art. 48 della L. n. 203 del 1982, ed opera anche, osservate le norme contenute negli artt. 2267 e 2268, nel caso inverso di un terzo che sia creditore della detta impresa e debitore del singolo suo componente.