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Art. 2262 — Utili

Art. 2262 — Utili

Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto [ 2261, 2265, 2270, 2303, 2350, 2433 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 525/2011

Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l’individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni; al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell’art. 2263 c.c., che disciplina i rapporti tra i soci e dell’art. 2289 c.c., che regolamenta quelli tra società e socio uscente.

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Cass. civ. n. 1240/1996

Nella società in accomandita semplice il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293), alla sola approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività. Dovendo formare oggetto di riparto gli utili realmente conseguiti ed essendo necessario evitare una sopravvalutazione del patrimonio sociale in danno dei creditori e dei terzi (oltre che degli stessi soci), è legittimo il comportamento dell’amministratore che si uniformi a quanto viene praticato nelle società per azioni e, in applicazione dei principi di verità e di prudenza nel momento della valutazione delle poste, inserisca nel passivo i costi per gli ammortamenti e le spese necessarie per il rinnovamento degli impianti obsoleti.

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