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Art. 2307 — Proroga della società

Art. 2307 — Proroga della società

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società [ 2273 ], entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese [ 2188, 2305, 2531, 2964 ].

Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente [ 2289 ].

In caso di proroga tacita [ 2295, n.9 ] ciascun socio può sempre recedere dalla società [ 1373 ], dando preavviso a norma dell’articolo 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’articolo 2270.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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