10 Gen Art. 2273 — Proroga tacita
Posted at 20:25h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo V – Delle società > Capo II – Della società semplice > Sezione IV – Dello scioglimento della società
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato [ 2285 ] quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali [ 2272, n. 1, 2307 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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