10 Gen Art. 2285 — Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci [ 1373, 2292 ].
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa [ 2289 ].
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi [ 24 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20544/2009
Nelle società di persone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società, a differenza del caso in cui la società abbia una scadenza prefissata, ove l’uscita di uno dei soci dalla compagine sociale determina una modifica del contratto sociale che necessita del consenso di tutti i soci. Nella prima ipotesi non è esclusa, peraltro, la facoltà di revoca del recesso da parte del socio, in quanto la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo fra i soci comporta che una diversa comune volontà possa essere espressa, almeno fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio uscente mediante la revoca della precedente volontà di scioglimento del singolo rapporto sociale, sempre che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso.
Cass. civ. n. 2438/2009
Nella società personale contratta per un tempo determinato, il recesso di uno dei soci, che non venga esercitato nè per giusta causa, nè nei casi previsti dal contratto sociale, comporta la modificazione del medesimo contratto e, pertanto, necessita del consenso degli altri soci, quale accettazione, che è atto a forma libera – al pari del negozio cui si riferisce – e può essere desunta anche da “facta concludentia” univoci; in tal caso, determinando lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento, il recesso prevale rispetto all’esclusione successivamente deliberata dagli altri soci, in quanto il principio secondo cui, nel concorso di più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione.
Cass. civ. n. 1602/2000
In tema di rapporti societari, l’indagine in tema di giusta causa di recesso (art. 2285 c.c.) va necessariamente ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di «giusta causa») alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso del socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario.
Cass. civ. n. 14360/1999
In ipotesi di recesso da società semplice (e connessa cessione della quota sociale da parte del socio uscente ai soci restanti), salvo che ciò non sia esplicitamente convenuto in sede pattizia, non può ritenersi connaturale alla prestazione dovuta dal receduto l’obbligo, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro delle imprese, atteso che l’annotazione del proprio nome dal registro delle imprese, atteso che l’annotazione della residuale compagine sociale corrisponde all’interesse sia dei soci rimasti (per evitare che fi receduto continui ad impegnare la società nei confronti dei terzi), sia del receduto (per evitare la responsabilità che gli residuerebbero in ordine alle obbligazioni successivamente contratte dalla società) e che perciò tanto gli uni quanto l’altro potrebbero richiedere tale annotazione; ne consegue che l’omessa annotazione non può fondare una richiesta di risoluzione del contratto di cessione della quota sociale per inadempimento, non potendosi configurare a carico del socio receduto alcun inadempimento né alcuna violazione dei doveri di diligenza e buona fede previsti dagli artt. 1176, 1366 e 1375 c.c. e tenuto conto, tra l’altro, che l’art. 2300 c.c. pone a carico degli amministratori l’obbligo di dare pubblicità alle modificazioni statutarie e agli altri fatti relativi alla vita sociale di cui è obbligatoria l’iscrizione, onde un tale obbligo non potrebbe fare capo al socio receduto, che ha perso il potere di gestione, essendo divenuto ormai estraneo alla società.
Cass. civ. n. 11045/1999
Nel caso di recesso di socio di società di persone, il difetto di pubblicità del recesso non incide sulla validità dello stesso – che produrrà i suoi effetti nei confronti della società e degli altri soci per quanto attiene alla divisione degli utili, se esistenti, ed alla liquidazione della quota sociale – ma lo rende inopponibile ai terzi.
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