Art. 2292 – Codice civile – Ragione sociale
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale [2295 n. 2, 2326, 2463, 2473, 2515, 2563, 2564, 2567].
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto [2285] o defunto [2284], se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono [2565].
Massime correlate
Cass. civ. n. 20839/2017
In tema di società in nome collettivo, il cambiamento del legale rappresentante e la modifica della ragione sociale avvenuti nel corso del processo non comportano la trasformazione della società in un diverso soggetto giuridico.
Cass. civ. n. 18409/2014
In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili.