10 Gen Art. 2293 — Norme applicabili
La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente [ 2251, 2315 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 21520/2004
Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli artt. 2293, 2266 c.c., la rappresentanza dell’ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell’interesse della società corrisponda alla volontà sociale. A tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (
contemplatio domini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale, sì da poter presumere che l’attività è espletata nella qualità di socio amministratore. (Nella specie, relativa ad un contratto con il quale era stato pattuito il subentro nella locazione di un esercizio commerciale, la S.C. ha ritenuto che il comportamento della socia amministratrice fosse idoneo a portare a conoscenza della controparte il fatto che ella agiva in rappresentanza della società, in quanto costei era amministratrice unica della medesima, la Snc era titolare del rapporto di locazione e l’oggetto del contratto ineriva all’impresa sociale).
Cass. civ. n. 9927/2004
Nella società in nome collettivo, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2293, 2266 e 2257 c.c. la rappresentanza, salvo diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci, con la conseguenza che quando non ne sia contestata la provenienza da uno di essi, ancorché non individuato, l’atto compiuto deve ritenersi valido e idoneo a produrre i propri effetti. Ne consegue che non può a tale stregua considerarsi viziata da nullità per assoluta incertezza del requisito di cui all’art. 163 n. 2 c.p.c. l’atto di citazione contenente la denominazione della società che, pur non indicando la persona fisica che ne ha la rappresentanza in giudizio, reca una leggibile sottoscrizione della procura alle liti.
Cass. civ. n. 4543/2004
In caso di infortunio sul lavoro subito da dipendente di una società in nome collettivo, in conseguenza dell’accertamento della responsabilità penale del socio amministratore l’azione di regresso dell’INAIL ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 è esperibile non solo nei con-fronti di tale socio, ma anche nei confronti della società in quanto, in relazione alla responsabilità civile cui fanno riferimento gli artt. 10 e 11, assume rilievo il fatto che, in base alle norme sulla responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società personali (artt. 2267 e 2293 c.c.), il debito risarcitorio verso il lavoratore infortunato nasca dal fatto illecito tanto a carico dell’amministratore personalmente, quanto della società, e che, sul piano sistematico, la norma dell’art. 10, terzo comma, sulla influenza della responsabilità da reato del dipendente, confermi l’esposizione all’azione di regresso dei soggetti civilmente responsabili.
Cass. civ. n. 9558/1997
Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli artt. 2293, 2266, 2257 c.c., la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell’ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio, ed è, pertanto, irrilevante che, in un primo giudizio innanzi ad un giudice straniero, abbia agito uno di essi, mentre, in altro giudizio innanzi al giudice nazionale, si sia costituito un socio diverso. Ne consegue che ciascuno dei predetti soci potrà, del tutto legittimamente, far valere (nei limiti in cui ciò sia consentito) gli effetti nascenti dall’uno o dall’altro giudizio e, in particolare, l’effetto interruttivo del termine di prescrizione relativo al rapporto sostanziale, nascente dalla proposizione della domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 2597/1993
Il soggetto entrato a far parte di una società in nome collettivo già costituita (sia essa registrata o no) risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio, secondo quanto previsto dall’art. 2269 c.c. in tema di società semplice, essendo tale norma compresa fra quelle richiamate (per la società in nome collettivo) dall’art. 2293 dello stesso codice.
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