14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4543 del 5 marzo 2004
Testo massima n. 1
In caso di infortunio sul lavoro subito da dipendente di una società in nome collettivo, in conseguenza dell’accertamento della responsabilità penale del socio amministratore l’azione di regresso dell’INAIL ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 è esperibile non solo nei con-fronti di tale socio, ma anche nei confronti della società in quanto, in relazione alla responsabilità civile cui fanno riferimento gli artt. 10 e 11, assume rilievo il fatto che, in base alle norme sulla responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società personali [ artt. 2267 e 2293 c.c. ], il debito risarcitorio verso il lavoratore infortunato nasca dal fatto illecito tanto a carico dell’amministratore personalmente, quanto della società, e che, sul piano sistematico, la norma dell’art. 10, terzo comma, sulla influenza della responsabilità da reato del dipendente, confermi l’esposizione all’azione di regresso dei soggetti civilmente responsabili.
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