Cass. civ. n. 2597 del 4 marzo 1993
Testo massima n. 1
Il soggetto entrato a far parte di una società in nome collettivo già costituita (sia essa registrata o no) risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, secondo quanto previsto dall'art. 2269 c.c. in tema di società semplice, essendo tale norma compresa fra quelle richiamate (per la società in nome collettivo) dall'art. 2293 dello stesso codice.