10 Gen Art. 2251 — Contratto sociale
Nella società semplice [ 2249, 2293 e 2297 ] il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti [ 1350, n.9, 2643, n.10; art. 204 disp.att.c.c. ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 29885/2008
Il contratto di una società semplice, tranne nel caso in cui venga conferito un bene il cui trasferimento richieda una forma speciale, è a forma libera e può pertanto essere validamente concluso anche “per facta concludentia”; l’onere di provare la sussistenza del rapporto sociale ove non formalizzato, incombe su chi allega tale rapporto.
[adrotate group=”7″]