Art. 2251 – Codice civile – Contratto sociale
Nella società semplice [2249, 2293 e 2297] il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti [1350, n.9, 2643, n.10; art. 204 disp.att. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29885/2008
Il contratto di una società semplice, tranne nel caso in cui venga conferito un bene il cui trasferimento richieda una forma speciale, è a forma libera e può pertanto essere validamente concluso anche "per facta concludentia"; l'onere di provare la sussistenza del rapporto sociale ove non formalizzato, incombe su chi allega tale rapporto.