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Art. 2297 — Mancata registrazione

Art. 2297 — Mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [ 33, 2188, 2200, 2296, 2949 ] i rapporti tra la società e i terzi ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci [ 29, 38, 41, 2291, 2331, 2508 ], sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice [ 2251 ].

Tuttavia, si presume [ 2727 ] che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [ 2193 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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