10 Gen Art. 29 — Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica [ 27 ] o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima [ 21 ]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [ 18 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 26066/2017
In tema di associazioni, il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni previsto dall’art. 29 cod. civ. non si estende all’impugnazione giurisdizionale del provvedimento di messa in liquidazione, giacché tale attività rientra tra quelle di mera gestione e di conservazione del patrimonio dell’ente.
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