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Art. 30 — Liquidazione

Art. 30 — Liquidazione

Dichiarata l’estinzione della persona giuridica [ 27 ] o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [ 31 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5738/2009

Alle associazioni non riconosciute non si applicano analogicamente le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di “prorogatio”; l’eventuale nomina dei liquidatori da parte dell’Autorità giudiziaria, non indispensabile ma comunque non vietata, comporta peraltro che questi ultimi sono legittimati a rappresentare l’ente in vece e luogo degli amministratori prorogati.

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Cass. civ. n. 18115/2003

In tema di liquidazione generale dei beni della persona giuridica, cui è applicabile — in virtù del richiamo contenuto nell’art. 16 disp. att. c.c. — la disciplina dettata dalla legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa (in particolare gli artt. 209 e 212 1. fall.), non ricade nell’accertamento del passivo (non attenendo nè all’accertamento del credito nè all’accertamento delle relative cause di prelazione), ma nella successiva fase di ripartizione dell’attivo, la questione relativa alla determinazione della misura in cui il ricavato della vendita può essere imputato al bene oggetto di prelazione ipotecaria, allorché lo stesso sia stato venduto insieme ad un altro bene.

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Cass. civ. n. 5632/1999

Il procedimento di nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale, previsto dagli artt. 30 c.c. e 11 delle disp. di att. del c.c., con riguardo (oltre che alle fondazioni) alle associazioni riconosciute, per il caso che l’autorità governativa ne abbia dichiarato l’estinzione o l’assemblea ne abbia deliberato lo scioglimento, ha la natura di un intervento di volontaria giurisdizione non rivolto a risolvere un conflitto su diritti. Detto procedimento è estensibile in via analogica alle associazioni non riconosciute nei limiti in cui è compatibile con la qualità, propria di tali associazioni, di enti privi della personalità giuridica ed essenzial¬mente disciplinati dagli accordi fra gli associati e, dunque, con esclusivo riferimento all’ipotesi in cui lo scioglimento dell’associazione sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque fra loro incontroverso. Ne consegue che, qualora il presidente del tribunale, adito con il suddetto procedimento, nomini il liquidatore di un’associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, cioè in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati circa il verificarsi dello scioglimento dell’ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo e come tale è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (che, ove accolto, comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento — ex art. 382, terzo comma, secondo inciso, c.p.c. — per l’improponibilità di simile domanda in sede non contenziosa), senza che a detta impugnabilità osti la circostanza che il provvedimento sia già stato impugnato dinanzi alla corte d’appello (posto che tale iniziativa, non essendo coerente con la natura decisoria del provvedimento stesso, non può influire sull’esperibilità del rimedio adeguato a quella natura).

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