14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5738 del 10 marzo 2009
Testo massima n. 1
Alle associazioni non riconosciute non si applicano analogicamente le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di “prorogatio”; l’eventuale nomina dei liquidatori da parte dell’Autorità giudiziaria, non indispensabile ma comunque non vietata, comporta peraltro che questi ultimi sono legittimati a rappresentare l’ente in vece e luogo degli amministratori prorogati.
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