10 Gen Art. 27 — Estinzione della persona giuridica
Posted at 20:35h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo II – Delle persone giuridiche > Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni
Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto [ 16 ], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [ 28, 2272 n. 2, 2484, n. 2 ].
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [ 2272 n. 4 ].
[ L’estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]