10 Gen Art. 26 — Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
Posted at 20:50h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo II – Delle persone giuridiche > Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni
L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [ 28, co. 3 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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