10 Gen Art. 16 — Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L’ atto costitutivo [ 14 ] e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo [ 27 ], del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione [ 25; 1387 ]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [ 24 ]; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione dell’ente [ 27 ] e alla devoluzione del patrimonio [ 21 co. 3, 31, 32 ], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [ 28 ].
[ Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’articolo 12 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1806/1997
Ogni negozio istitutivo di fondazione, ai fini della sua validità ed efficacia, deve contenere, ai sensi dell’art. 16 c.c., la determinazione, operata dal fondatore e da costui non demandabile a terzi, dello scopo, non generico ed imprecisato, assegnato all’ente erigendo. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi di fondazione disposta con testamento, mentre non è causa di invalidità della volontà testamentaria la mancanza di una normazione inerente al governo dell’ente, poiché le disposizioni al riguardo possono essere dettate dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 2, secondo comma, att. c.c., oppure da persona all’uopo designata dal testatore. Inoltre, quanto al requisito relativo allo scopo, devono riconoscersi sufficienti connotati di specificità alla attribuzione alla istituendo fondazione di «fini religioni», quando sia inequivocabilmente individuata la natura della religione e del culto che il de cuius abbia inteso onorare (come nel caso di specie, in cui è stata demandata ad un ecclesiastico cattolico la strutturazione dell’erigenda persona giuridica, il legato a favore della quale è stato onerato della «cura spirituale» delle anime del testatore della moglie e dei genitori e della manutenzione delle loro tombe).
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