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Art. 14 — Atto costitutivo

Art. 14 — Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite [ 16 ] con atto pubblico [ 2699 ] [ 3 ].

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16409/2017

L’atto pubblico costitutivo di una fondazione, ai sensi dell’art. 14 c.c., avendo struttura di negozio unilaterale ed autonoma causa, consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento in forma organizzata dello scopo statutario, non dà luogo ad un atto di donazione e non rientra, pertanto, fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni, agli effetti dell’art. 48 della l. n. 89 del 1913, nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dalla l. n. 246 del 2005.

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Cass. civ. n. 21477/2007

L’atto col quale taluno eriga una fondazione, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo, a nulla rilevando che l’atto costitutivo della fondazione non sia stato scritto di pugno del testatore, ove comunque sia incontestabile l’autenticità della sua sottoscrizione. Ne consegue che, nel suddetto caso, l’acquisto effettuato dal beneficiario ha natura successoria ed è assoggettabile all’imposta sulle successioni.

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Cass. civ. n. 16600/2007

La creazione di un’associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un’attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l’intera associazione; la formazione dell’atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un’associazione (fattispecie in cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure successivamente, altri enti o soggetti).

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Cass. civ. n. 3892/2004

La controversia circa la validità o l’efficacia dell’atto costitutivo di una fondazione (nella specie impugnato per simulazione e per frode alla legge) rientra, anche dopo che sia intervenuto il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il negozio di fondazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme privatistiche e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo. Nè, ove si tratti di una fondazione ecclesiastica, ciò è di ostacolo la disposizione dell’art. 20, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, giacchè talé norma si limita a disciplinare le modalità con le quali viene recepito nell’ordinamento statuale il provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione, senza in alcun modo incidere sulla distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’ente e provvedimento ecclesiastico che crea o sopprime la persona giuridica nell’ambito di quell’ordinamento, dovendosi d’altra parte escludere che il sindacato sulla validità o sull’efficacia del primo, da svolgere secondo le norme civilistiche, menomi il potere riservato all’autorità ecclesiastica di pronunciare sulla soppressione dell’ente. (Principio espresso in fattispecie disciplinata dalla normativa anteriore alla riforma di cui al regolamento approvato, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto).

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Cass. civ. n. 1806/1997

L’atto di dotazione, correlato al negozio istitutivo di una fondazione contenuto, a norma dell’art. 14, secondo comma, c.c., in un testamento, può consistere non solo nell’attribuzione alla istituenda fondazione di un legato, ma anche in lascito di beni a titolo ereditario. (Nella specie peraltro, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato come legato l’attribuzione patrimoniale relativa alla nuova fondazione, dando rilievo alla parte della motivazione della medesima sentenza basata sull’interpretazione della specifica volontà testamentaria).

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Cass. civ. n. 1737/1996

Nel caso di fondazione costituita con testamento, le disposizioni del fondatore, le quali prevedano la destinazione a favore di terzi degli utili dei beni che costituiscono la dotazione dell’ente, determinano lo scopo della fondazione medesima e non prevedono, invece, a carico della stessa un modo, inteso nel senso di onere o peso che il gratificato di una liberalità subisca per volontà di chi ha fatto l’attribuzione e consistente nell’erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale a favore del disponente o di terzi.

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Cass. civ. n. 654/1968

Al negozio di fondazione, che è atto di privata autonomia, sono applicabili tutte le regole sancite per i contratti compatibili con il suo specifico contenuto e, quindi, anche quelle che regolano l’inserzione di clausole condizionali. Nell’atto di fondazione può essere posta come condizione di efficacia del negozio anche la concordanza tra lo statuto predisposto dal fondatore e quello approvato con l’atto amministrativo di riconoscimento, concordanza la cui sussistenza o mancanza si pone, nei confronti dell’atto del fondatore come evento estraneo all’autonomia di questi, ed il cui verificarsi è possibile sia in un senso che nell’altro. Qualora sia posta come condizione di efficacia dell’atto di fondazione di una persona giuridica, la conformità dello statuto approvato dall’autorità amministrativa a quello predisposto dal fondatore, il difetto di essa assume una duplice rilevanza: quella di difetto di un presupposto e quindi di invalidità dell’atto di riconoscimento, e quella di difetto di efficacia dell’atto di fondazione (quanto meno con riguardo all’attribuzione patrimoniale). Di conseguenza si offre al fondatore la possibilità di esercizio di una duplice pretesa; quella di invalidazione del provvedimento amministrativo, esercitabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa, e quella di caducazione del negozio privato la quale, in quanto concerne l’attuazione di un negozio di diritto privato, l’efficacia o meno di questo e le conseguenze dell’asserita inefficacia (restituzione dei beni trasferiti per difetto dell’atto traslativo), è proponibile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

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