14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1806 del 27 febbraio 1997
Testo massima n. 1
L’atto di dotazione, correlato al negozio istitutivo di una fondazione contenuto, a norma dell’art. 14, secondo comma, c.c., in un testamento, può consistere non solo nell’attribuzione alla istituenda fondazione di un legato, ma anche in lascito di beni a titolo ereditario. [ Nella specie peraltro, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato come legato l’attribuzione patrimoniale relativa alla nuova fondazione, dando rilievo alla parte della motivazione della medesima sentenza basata sull’interpretazione della specifica volontà testamentaria ].
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Testo massima n. 2
Ogni negozio istitutivo di fondazione, ai fini della sua validità ed efficacia, deve contenere, ai sensi dell’art. 16 c.c., la determinazione, operata dal fondatore e da costui non demandabile a terzi, dello scopo, non generico ed imprecisato, assegnato all’ente erigendo. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi di fondazione disposta con testamento, mentre non è causa di invalidità della volontà testamentaria la mancanza di una normazione inerente al governo dell’ente, poiché le disposizioni al riguardo possono essere dettate dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 2, secondo comma, att. c.c., oppure da persona all’uopo designata dal testatore. Inoltre, quanto al requisito relativo allo scopo, devono riconoscersi sufficienti connotati di specificità alla attribuzione alla istituendo fondazione di «fini religioni», quando sia inequivocabilmente individuata la natura della religione e del culto che il de cuius abbia inteso onorare [ come nel caso di specie, in cui è stata demandata ad un ecclesiastico cattolico la strutturazione dell’erigenda persona giuridica, il legato a favore della quale è stato onerato della «cura spirituale» delle anime del testatore della moglie e dei genitori e della manutenzione delle loro tombe ].
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