14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16600 del 26 luglio 2007
Testo massima n. 1
La creazione di un’associazione presuppone un contratto [ normalmente ] plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un’attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l’intera associazione; la formazione dell’atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un’associazione [ fattispecie in cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure successivamente, altri enti o soggetti ].
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Testo massima n. 2
Nel caso di costituzione da parte di un Comune di un ente per manifestazioni teatrali, la natura pubblica del primo non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica al secondo e neppure rileva – per escludere la natura privata – che esso persegua finalità non di lucro, mentre, al di là della varianti di ciascuna figura, i caratteri distintivi dell’ente pubblico sono da rinvenirsi, più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico che li contraddistingue e nell’inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche pubbliche nell’organizzazione della P.A. come organismi ausiliari per il raggiungimento di finalità di interesse generale, con conseguente collocazione delle medesime in una posizione giuridica implicante, da un lato, l’attribuzione di poteri e prerogative analoghi a quelli dello Stato e degli enti territoriali e, dall’altro, l’assoggettamento ad un sistema di controlli inversamente proporzionale all autonomia dell’ente, ma in ogni caso di un certo grado di intensità, nonché di ingerenza nella gestione dell’ente.
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