Art. 15 – Codice civile – Revoca dell’atto costitutivo della fondazione
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [555, 786, 2331].
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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