Art. 555 – Codice civile – Riduzione delle donazioni

Le donazioni [769 ss., 809 c.c.], il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione [559 c.c.] fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [554 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2914/2020

Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.

Cass. civ. n. 30079/2019

Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.

Cass. civ. n. 20879/2019

Nell'ipotesi ove la domanda di riduzione della donazione asseritamente dissimulata dalla vendita di un immobile non è affiancata da una specifica domanda volta all'accertamento della simulazione dell'atto di vendita e della dissimulata donazione, non è possibile esaminare la domanda di riduzione della donazione. Per l'effetto, la pronuncia non afferma e non nega il diritto dell'attore alla riduzione della donazione dissimulata, limitandosi ad affermare la mancata domanda sulla fattispecie costitutiva presupposta, con l'effetto che il relativo giudicato ha natura soltanto processuale. Ulteriormente, consegue che non si pone una questione di estensione del giudicato dal dedotto al deducibile, atteso che, inesistente sul dedotto, il giudicato non può darsi neppure sul deducibile.

Cass. civ. n. 12317/2019

Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..

Cass. civ. n. 4721/2016

In tema successione necessaria, l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima è tassativo ed inderogabile: sicché può procedersi alla riduzione delle donazioni, dalla più recente alla più risalente, solo dopo avere ridotto tutte le disposizioni testamentarie - anche privilegiate - ed avere verificato che tale riduzione non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario leso.

Cass. civ. n. 22097/2015

Il legittimario può esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione - nonostante il meccanismo della collazione - non assorbono gli effetti della riduzione, quest'ultima obbligando alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore.

Cass. civ. n. 6925/2015

In materia di donazione modale, l'imposizione di un onere in capo al donante - sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell'attribuzione da gratuito in oneroso - comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 cod. civ.

Cass. civ. n. 26858/2013

Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".

Cass. civ. n. 20387/2008

La donazione remuneratoria, che è un atto di liberalità caratterizzato dagli scopi di riconoscenza e di apprezzamento dei meriti individuati dall'art. 770 cod. civ., in quanto donazione vera e propria, è assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari e, di conseguenza, all'azione di riduzione.

Cass. civ. n. 6345/1981

La costituzione di dote mediante attribuzione liberale da parte di un terzo — mentre nei rapporti fra gli sposi è un negozio sempre oneroso, costituendo la destinazione dei beni totali alla soddisfazione dei pesi del matrimonio specifica obbligazione del marito, che permane ed influenza tutta la regolamentazione riguardante direttamente gli sposi stessi — nei rapporti tra dotante e dotata ha natura di donazione obnuziale suscettibile come tale di riduzione ex artt. 553 e seguenti c.c., in quanto, in assenza di una qualsiasi obbligazione civile al riguardo, essa deve ritenersi sorretta dall'animus donandi, funzionando il matrimonio ed il fine di sovvenire ai relativi pesi solo da occasione o da motivo, ancorché essenziale.