10 Gen Art. 555 — Riduzione delle donazioni
Le donazioni [ 769 ss., 809 c.c. ], il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione [ 559 c.c. ] fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [ 554 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 22097/2015
Il legittimario può esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, quest’ultima obbligando alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore.
Cass. civ. n. 6925/2015
In materia di donazione modale, l’imposizione di un onere in capo al donante – sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell’attribuzione da gratuito in oneroso – comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 cod. civ.
Cass. civ. n. 26858/2013
Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall’attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d’ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis”.
Cass. civ. n. 20387/2008
La donazione remuneratoria, che è un atto di liberalità caratterizzato dagli scopi di riconoscenza e di apprezzamento dei meriti individuati dall’art. 770 cod. civ., in quanto donazione vera e propria, è assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari e, di conseguenza, all’azione di riduzione.
Cass. civ. n. 6345/1981
La costituzione di dote mediante attribuzione liberale da parte di un terzo — mentre nei rapporti fra gli sposi è un negozio sempre oneroso, costituendo la destinazione dei beni totali alla soddisfazione dei pesi del matrimonio specifica obbligazione del marito, che permane ed influenza tutta la regolamentazione riguardante direttamente gli sposi stessi — nei rapporti tra dotante e dotata ha natura di donazione obnuziale suscettibile come tale di riduzione ex artt. 553 e seguenti c.c., in quanto, in assenza di una qualsiasi obbligazione civile al riguardo, essa deve ritenersi sorretta dall’animus donandi, funzionando il matrimonio ed il fine di sovvenire ai relativi pesi solo da occasione o da motivo, ancorché essenziale.
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