14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6925 del 7 aprile 2015
Posted at 16:18h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di donazione modale, l’imposizione di un onere in capo al donante – sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell’attribuzione da gratuito in oneroso – comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 cod. civ.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]