Art. 2949 – Codice civile – Prescrizione in materia di società
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge [2394].
Massime correlate
Cass. civ. n. 3628/2021
In materia di società consortili, il socio può erogare somme di denaro in favore della società a vario titolo (conferimenti, finanziamenti o contributi ex art. 2615 ter, comma 2, c.c.), sicché, per ritenere esistente il diritto alla restituzione e verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione, occorre qualificare giuridicamente i versamenti effettuati, previa interpretazione della volontà delle parti, tenendo conto che la prescrizione breve, prevista dall'art. 2949 c.c., riguarda solo quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell'organizzazione sociale che dipendono dal contratto sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto.
Cass. civ. n. 6561/2017
La prescrizione abbreviata ex art. 2949, comma 1, c.c. non si applica all'azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto con altri soci un debito per finanziare la società, si sia rivolto ad un altro socio per il recupero della quota a lui facente carico, posto che il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società, ma da un accordo intervenuto tra i soci per agevolare e rendere possibile quel finanziamento, onde la relazione di detto accordo con l'organismo sociale ed il suo ordinamento interno deve intendersi del tutto occasionale e non legata da vincolo di consequenzialità genetica con questi ultimi.
Cass. civ. n. 2180/2016
La prescrizione breve in materia di società, sancita dall'art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche ai consorzi a rilevanza esterna di cui all'art. 2612 c.c. ed alle società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c., in quanto anch'essi, in base al disposto dell'art. 8 della l. n. 580 del 1993 e dell'art. 7 del d.p.r. n. 581 del 1995, sono iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, mentre non si applica ad imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, in quanto iscritti in sezioni speciali di detto registro.
Cass. civ. n. 13084/2015
L'interesse del socio ad erogare un finanziamento alla società è collegato al rapporto sociale solo in via di fatto poiché opera soltanto sul piano dei motivi ed è connesso alla soddisfazione delle esigenze finanziarie della società, salvo che non rinvenga la sua fonte in un obbligo giuridico derivante da una deliberazione o dal contratto sociale. Ne consegue che il diritto del socio ad ottenere la restituzione del finanziamento erogato si prescrive nel termine ordinario e non in quello breve, quinquennale, di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., la cui portata riguarda le sole relazioni tra i soggetti dell'organizzazione sociale, sorte in dipendenza diretta del contratto di società o di deliberazioni sociali.
Cass. civ. n. 21903/2013
I rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Il termine di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c. si applica, quindi, anche al diritto della società cooperativa a ricevere dai soci i versamenti di denaro disposti a loro carico, quali prestazioni accessorie previste dallo statuto per far fronte alle spese di normale funzionamento della società, determinate dalla delibera assembleare e con decorrenza del termine dalla stessa.
Cass. civ. n. 17587/2005
La prescrizione breve in materia di società, stabilita dall'art. 2949 c.c., è applicabile esclusivamente alle società commerciali, e cioè alle società per le quali è prevista l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, restando escluso che l'introduzione di sezioni speciali del registro delle imprese per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici abbia reso applicabile anche a queste ultime l'art. 2949 cit.
Cass. civ. n. 5113/2003
Il diritto azionato dal creditore sociale insoddisfatta nei confronti del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2456, secondo comma, c.c., conservando la propria causa (estranea al rapporto sociale) e la propria originaria natura giuridica, è soggetto al medesimo termine di prescrizione cui soggiacerebbe se esso fosse stato azionato direttamente nei riguardi della medesima società; deve pertanto escludersi che esso ricada tra quelli per i quali l'art. 2949, primo comma, c.c. stabilisce il termine di prescrizione quinquennale.
Cass. civ. n. 10570/1994
La domanda, con la quale una società chiede dichiararsi che la cessione di quote del proprio capitale, stipulata dal titolare delle stesse a favore di un terzo, è inefficace nei confronti di essa società. per mancanza del consenso degli altri soci, previsto dallo statino sociale, non è soggetta a prescrizione, trattandosi di azione di accertamento negativo, esercitabile in qualunque momento, in quanto collegata ad un'autonoma potestà della società attrice, non già ad un diritto nascente da rapporti sociali.
Cass. civ. n. 6107/1993
I rapporti sociali ai quali si applica la prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c. si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Pertanto, la cennata prescrizione breve è applicabile all'azione di regresso proposta dal socio che, avendo assunto con altri soci di provvedere al pagamento di un debito sociale (o di fornire alla società i mezzi per provvedervi), siasi rivolto ad altro socio per il recupero della quota facente capo a quest'ultimo, solo ove risulti accertato che il rapporto costituitosi fra i soci trovi la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società, presentando anche per quanto riguarda i mezzi di attuazione di esso (nella specie, con la sottoscrizione della girata di un assegno bancario), un vincolo di conseguenzialità genetica con i rapporti e l'ordinamento della società stessa.
Cass. civ. n. 11973/1992
In presenza di un'iscrizione di trasferimento di quota nei libri sociali, la domanda proposta, da chi risulti socio cedente, nei confronti della società e di chi risulti socio cessionario, al fine di denunciare l'illegittimità di quell'annotazione in carenza di corrispondente rapporto sottostante, e quindi di rivendicare la persistenza dello status di socio con i diritti ad esso connessi, rientra, nella previsione dell'art. 2949, primo comma, c.c., sulla prescrizione breve quinquennale, riferendosi tale norma, nelle relazioni fra i soci o fra questi e la società, ad ogni diritto che derivi dal patto costitutivo della società medesima o da successivi atti da essa posti in essere nell'ambito della sua vita istituzionale.