Art. 2950 – Codice civile – Prescrizione del diritto del mediatore
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore [1754] al pagamento della provvigione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20537/2020
In tema di mediazione, il termine di prescrizione per l'ottenimento, in sede di rivalsa, della somma dovuta a titolo di IVA decorre dal momento dell'emissione della fattura.
Cass. civ. n. 18489/2020
In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti; ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore.
Cass. civ. n. 26370/2016
In tema di rapporti tra mediazione e contratto atipico di procacciamento di affari, dette figure, pur accomunate dallo svolgimento di un'attività di intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare tra terzi, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, divergono tra loro in quanto il mediatore presta la propria opera in posizione di imparzialità tra le parti, mentre il procacciatore di affari agisce, al contrario, nell'esclusivo interesse di una di esse, sia pur in virtù di un rapporto di collaborazione privo del carattere della stabilità, con conseguente applicazione analogica, nei confronti dello stesso, delle disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del diritto al compenso.
Cass. civ. n. 7519/2005
Il diritto alla provvigione di cui all'art. 1754 del codice civile sorge quando possa ritenersi concluso un affare, che, nel linguaggio comune, è l'equivalente del contratto, anche se il legislatore ha voluto utilizzare l'espressione "affare" in contrapposizione a "contratto"; pertanto, un affare può ritenersi concluso quando si verificano gli estremi di cui all'art. 1321 del codice civile, e cioè quando sia stato concluso un contratto che presenti i requisiti essenziali per la sua validità. (Fattispecie in cui il diritto alla provvigione è stato ritenuto spettante in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria).