Cass. civ. n. 5113 del 3 aprile 2003
Testo massima n. 1
Il diritto azionato dal creditore sociale insoddisfatta nei confronti del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2456, secondo comma, c.c., conservando la propria causa (estranea al rapporto sociale) e la propria originaria natura giuridica, è soggetto al medesimo termine di prescrizione cui soggiacerebbe se esso fosse stato azionato direttamente nei riguardi della medesima società; deve pertanto escludersi che esso ricada tra quelli per i quali l'art. 2949, primo comma, c.c. stabilisce il termine di prescrizione quinquennale.