14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5113 del 3 aprile 2003
Testo massima n. 1
Il diritto azionato dal creditore sociale insoddisfatta nei confronti del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2456, secondo comma, c.c., conservando la propria causa [ estranea al rapporto sociale ] e la propria originaria natura giuridica, è soggetto al medesimo termine di prescrizione cui soggiacerebbe se esso fosse stato azionato direttamente nei riguardi della medesima società; deve pertanto escludersi che esso ricada tra quelli per i quali l’art. 2949, primo comma, c.c. stabilisce il termine di prescrizione quinquennale.
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