Art. 2948 – Codice civile – Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872];
1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari [433, 445];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1587 n. 2, 1607, 1639];
4) gli interessi [1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [960];
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [2118, 2120, 2121].
Massime correlate
Cass. civ. n. 2095/2023
Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.
Cass. civ. n. 14062/2021
In tema di contratto di agenzia, l'indennità sostitutiva del preavviso, spettante all'agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto.
Cass. civ. n. 22362/2018
Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno, così che è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi, in tal caso, ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Cass. civ. n. 21962/2018
L'azione di ripetizione di indebito proposta dall'INAIL per la restituzione delle somme corrisposte mensilmente a titolo di rendita per un infortunio sul lavoro è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto la frequenza mensile assume rilievo come occasionale conseguenza delle singole indebite percezioni e non come causa, stabilita ex ante, dell'attribuzione patrimoniale.
Cass. civ. n. 19729/2018
Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro può essere accertato dal giudice anche mediante ricorso al fatto notorio, costituito dalla comune conoscenza a livello nazionale o locale delle dimensioni di un'azienda e del conseguente numero di lavoratori occupati alle sue dipendenze, eccedente il limite stabilito dall'art. 18 st. lav. (Nella specie, il datore di lavoro era una società concessionaria del servizio di telecomunicazioni in ambito nazionale e la controversia si riferiva a periodi lavorativi successivi all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1990, con cui è stata data rilevanza al numero complessivo dei dipendenti).
Cass. civ. n. 17989/2018
Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità, poiché, in caso di licenziamento, la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento stesso, anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione, non può, di per sè, definirsi equivalente ad una condizione di "metus" caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo, tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro; ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.
Cass. civ. n. 16139/2018
Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto; ne consegue che anche per il versamento della contribuzione sull'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento si applica la prescrizione breve, con decorrenza dalla cessazione del rapporto, restando irrilevante l'epoca in cui tale diritto sia stato eventualmente accertato in giudizio.
Cass. civ. n. 30546/2017
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle ASL per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile).
Cass. civ. n. 22172/2017
La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso, inclusi i crediti di un lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato, nonché quelli derivanti da incarichi dirigenziali.
Cass. civ. n. 16845/2017
La prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, che decorre dalla cessazione del rapporto, non va confusa col diritto, che matura anche nel corso di esso, ad accertarne la quota temporaneamente maturata: l'uno ha per oggetto una condanna (necessariamente preceduta dall'accertamento), l'altro un mero accertamento. La diversità di contenuto e maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il differente regime della prescrizione, senza che tale diversità possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l’imprescrittibilità dell’azione, meramente dichiarativa, diretta ad accertare voci utili alla futura liquidazione del t.f.r.).
Cass. civ. n. 22276/2016
La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.p.r. n. 1063 del 1962
Cass. civ. n. 21645/2016
L'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.
Cass. civ. n. 8684/2015
La sospensione della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza del relativo rapporto viene meno con l'estinzione di questo, ancorché tra le stesse parti si instauri successivamente un nuovo rapporto lavorativo, atteso che le posizioni soggettive attinenti a ciascun rapporto, distinto ed autonomo, vivono e si esauriscono nell'ambito dello stesso senza interferire nello svolgimento del successivo.
Cass. civ. n. 1442/2015
Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come unitaria la prestazione dedotta in corrispettivo di un contratto di fornitura d'acqua da parte di un Comune, ed aveva ritenuto conseguentemente applicabile, al credito vantato da quest'ultimo, l'ordinario regime di prescrizione decennale).
Cass. civ. n. 4489/2014
Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino.
Cass. civ. n. 23385/2013
L'accessorietà del credito per interessi rispetto a quello per capitale determina l'omogeneità del regime della prescrizione applicabile a entrambi. Ne consegue che, ove per il capitale il termine prescrizionale non possa decorrere (nella specie, perché relativo a crediti di lavoro di rapporto privo di stabilità) se non da un determinato momento (nella specie, dalla cessazione del rapporto), anche per gli interessi trova applicazione il medesimo "dies a quo" di decorrenza.
Cass. civ. n. 18951/2013
La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti.
Cass. civ. n. 7127/2013
Gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento di una pena pecuniaria costituiscono l'oggetto di un'obbligazione autonoma da quella principale, soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 21145/2012
In tema di crediti di lavoro maturati a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico di società in nome collettivo, si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4 c.c., ove lo statuto sociale, nel far riferimento al parametro retributivo previsto per l'impiegato di prima categoria con maneggio di denaro, abbia stabilito il diritto dell'amministratore a percepire il proprio compenso con la stessa cadenza di quest'ultimo, dovendosi ritenere che la prescrizione decorra anche in costanza dell'esercizio delle relative funzioni, in quanto la regolamentazione pattizia degli interessi societari esclude che possa esservi una prospettazione di conflitto di interessi fra soci stessi - tranne l'ipotesi di revoca giudiziale della facoltà di amministrare che uno dei soci può chiedere nei confronti dell'altro a norma degli artt. 2259 e 2293 c.c. - e tra soci (o uno di essi) e la società medesima, la cui eventuale sussistenza può, in ogni caso, essere risolta con la nomina di un curatore ex art. 78 c.p.c..
Cass. civ. n. 4942/2012
Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente "ex post". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la prescrizione aveva cominciato a decorrere dal momento di cessazione del rapporto, posto che la qualificazione data all'insorgenza e nella costanza di esso era stata quella di una collaborazione priva del requisito della stabilità).
Cass. civ. n. 1338/2012
Nel contratto di rendita vitalizia, l'inerzia decennale del creditore nel pretendere la prestazione produce l'estinzione per prescrizione del diritto ad ottenerla, ai sensi dell'art. 2946 c.c., unicamente laddove essa concerna il diritto unitariamente inteso alla rendita stessa, mentre, allorché il diritto di cui sia omesso l'esercizio riguardi il pagamento di uno o più ratei scaduti, trova applicazione il termine breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, primo comma, n. 1, c.c.
Cass. civ. n. 24679/2011
In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.l.vo 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 20600/2011
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, gli interessi per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dirette da parte del sostituto di imposta, regolati dall'art. 9 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (norma vigente ratione temporis e successivamente abrogata dall'art. 37 del d.l.vo 26 febbraio 1999, n. 46) si acquistano, secondo la regola generale di cui all'art. 821 c.c., giorno per giorno, ma il termine di prescrizione quinquennale previsto dall' art. 2948, n. 4 c.c., decorre non dal momento in cui gli interessi sono maturati ma, ex art. 2935 c.c., da quando siano esigibili e cioè dal momento in cui l'Amministrazione finanziaria abbia definitivamente liquidato la somma dovuta a titolo di imposta e di ritenuta di acconto, con la conseguenza che qualora l'Amministrazione medesima abbia proceduto con i poteri attribuiti dall'art. 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, la prescrizione degli interessi non può iniziare a decorrere anteriormente alla scadenza dei termini di decadenza dei controlli automatizzati, previsti dalla norma citata, sulla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta.
Cass. civ. n. 19487/2011
L'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 40 del Capitolato generale di appalto delle Ferrovie dello Stato.
Cass. civ. n. 8057/2011
L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale.
Cass. civ. n. 1147/2011
La decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo, ben diversa essendo la situazione psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione del rapporto. allorché si tratti di lavoro formalmente autonomo, da quella in cui il rapporto di lavoro sia garantita sin dall'inizio della stabilità reale, e a nulla rilevando, in relazione alla situazione di soggezione in cui versa il lavoratore nel primo caso, il successivo riconoscimento giudiziale della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto. (Fattispecie relativa ai lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie dello Stato ex art. 26 legge n. 1236 del 1959, in un caso in cui il giudice di merito aveva accertato la natura subordinata del rapporto).
Cass. civ. n. 17629/2010
In tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966), secondo il quale la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, riguarda per espressa previsione il solo diritto alla retribuzione e non si estende al diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., la cui prescrizione (decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale) decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 4283/2010
La TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.
Cass. civ. n. 25047/2009
L'obbligazione relativa agli interessi è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, mentre le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, c.c. Laddove, tuttavia, essa attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, si ha identità della "causa debendi" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale.
Cass. civ. n. 24037/2009
L'indennità di avviamento prevista dall'art. 34 della L. n. 392 del 1978. non costituisce, diversamente dai canoni di locazione, una prestazione da corrispondersi periodicamente ma un credito legato alla presenza di determinati presupposti e da estinguersi in unica soluzione, onde il relativo diritto non è soggetto al termine di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., ma a quello ordinario decennale, previsto dall'art. 2946 c.c., la cui applicazione può avere luogo anche d'ufficio, posto che grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata.
Cass. civ. n. 15687/2009
La prescrizione quinquennale dei crediti acquistati "iure hereditatis" per un pregresso rapporto di lavoro decorre dalla data di apertura della successione e quindi di acquisizione del credito da parte dell'erede, mentre per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto regolare svolgimento, ove lo stesso non sia assistito da stabilità reale, trova applicazione la normativa che esclude la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, dovendosi ritenere che la sospensione della prescrizione, non applicabile all'erede attesa l'attuale inesistenza di una posizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, continui ad applicarsi per il periodo pregresso in cui il rapporto lavorativo ha avuto svolgimento.
Cass. civ. n. 1717/2009
La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto.
Cass. civ. n. 16612/2008
La natura esclusivamente privatistica del rapporto di somministrazione tra consumatore, del tutto estraneo al rapporto di imposta, e fornitore esclude l'applicabilità della disciplina della decadenza dalla facoltà di richiedere il rimborso per l'imposta indebitamente versata, stabilita dal legislatore nel rapporto pubblicistico a tutela dell'interesse dello Stato, all'azione di ripetizione del maggior prezzo corrisposto contemplata nel diritto comune, inapplicabile nell'ordinamento tributario, in quanto la obiettiva diversità e non equiparabilità dei rispettivi rapporti sostanziali e le finalità pubblicistiche perseguite dalla normativa tributaria determinano la ragionevolezza della brevità del termine di decadenza da questa imposta, potendo, peraltro, il fornitore richiesto dall'amministrazione del pagamento di una maggiore imposta, nell'esercizio del suo diritto di traslazione di imposta sul consumatore, ripetere la conseguente maggiorazione del prezzo con fatturazione integrativa e relativa nota di variazione, nell'ambito del rapporto di somministrazione. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal fornitore di gas metano in relazione ai diversi termini prescrizionali tra il rapporto privatistico e quello tributario ).
Cass. civ. n. 15798/2008
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza del diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolato per inidoneità al lavoro, si applica la prescrizione breve.
Cass. civ. n. 2086/2008
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, c.c., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono; detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità.
Cass. civ. n. 23472/2007
Atteso che, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale), la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l'esecuzione del rapporto di lavoro non assistito da garanzia di stabilità, e che nelle ipotesi di prestazioni di fatto con violazione di legge — incompatibili con il licenziamento, ma comportanti la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione — è radicalmente esclusa la situazione di stabilità, i relativi crediti, spettanti ex art. 2126 c.c., restano sospesi durante il rapporto. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C., con riferimento all'attività giornalistica da parte di soggetto iscritto nell'elenco dei pubblicisti, comportante la nullità del contratto e il riconoscimento della prestazione di fatto, ha cassato la sentenza di merito che, facendo decorrere la prescrizione, aveva dichiarato estinti parte dei relativi crediti).
Cass. civ. n. 21573/2007
In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, essendo il rapporto privo di stabilità ed atteso che le particolarità del lavoro carcerario — nel quale la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero in considerazione delle modalità essenziali di esecuzione della pena e delle corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria — possono determinare nel lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione.
Cass. civ. n. 2941/2007
In tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo ) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi » bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Cass. civ. n. 13717/2004
Il diritto del lavoratore dipendente, che, deducendo l'irregolare e scorretto svolgimento delle procedure di selezione, reclami il riconoscimento della superiore qualifica ed il risarcimento dei danni per la mancata promozione, soggiace alla prescrizione decennale, atteso (per quanto concerne in particolare la pretesa risarcitoria) che i danni lamentati derivano non dalla violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) ma da un illecito contrattuale, mentre non rileva, ai fini dell'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., la circostanza che il lavoratore abbia fatto riferimento, in via di mero parametro per la quantificazione del danno, alle differenze retributive che gli sarebbero spettate in caso di promozione.
Cass. civ. n. 575/2003
Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo ai fini della decorrenza della prescrizione i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 d 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste.
Cass. civ. n. 12596/2002
I pagamenti periodici relativi alle spese fisse per la pulizia e la manutenzione del fabbricato condominiale attengono all'obbligazione del singolo condomino nei confronti della collettività condominiale e rientrano nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguenza del loro assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale.
Cass. civ. n. 6209/1999
Il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito.
Cass. civ. n. 802/1999
La prescrizione quinquennale prevista per gli interessi dall'art. 2948, n. 4, c.c. è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della citata disposizione, soltanto nell'ipotesi che la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale e cioè nel caso in cui sia - per legge o per contratto - previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori), con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale o contrattuale che stabilisca il versamento periodico degli interessi, il diritto a quest'ultimo resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Cass. civ. n. 2936/1995
L'azione del conduttore che agisce per la ripetizione delle somme che assume di avere versato in eccedenza rispetto al canone legale è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 c.c., non potendo invocarsi né la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di un'obbligazione derivante dalla legge e non di obbligazione ex delicto, né quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., che riguarda l'azione del locatore per il pagamento della pigione, né, infine, quella triennale prevista dall'art. 8 L. 27 gennaio 1963, n. 19 che riflette i diritti derivanti dalla tutela dell'avviamento commerciale.
Cass. civ. n. 6941/1992
In materia di locazione di immobili urbani il diritto del conduttore di ottenere la restituzione del deposito cauzionale si prescrive nel termine ordinario decennale, atteso che la funzione di mera garanzia del suddetto deposito ne esclude l'assimilabilità al canone o, comunque, ad un corrispettivo della locazione, e che la prescrizione breve quinquennale riguarda esclusivamente l'azione del locatore volta al pagamento del canone.
Cass. civ. n. 1084/1984
Al fine dell'applicazione del principio che la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre durante il rapporto solo quando questo non sia assistito da garanzia di stabilità, tale stabilità deve essere ravvisata ogni qual volta il rapporto stesso, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del recesso del datore di lavoro alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su dette circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Questa situazione si verifica nei rapporti soggetti alla disciplina dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), tenuto conto che l'ordine di riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato, contemplato dall'art. 18 dello statuto medesimo, assicura l'indicata stabilità, perché, pur se non suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica, trova adeguata sanzione nell'obbligo del datore di lavoro inadempiente di versare comunque, ed a tempo indeterminato, la retribuzione al dipendente non riassunto.