Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2086 del 30 gennaio 2008

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2086 del 30 gennaio 2008

Testo massima n. 1

La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, nn. 3 e 4, c.c., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono; detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell’avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l’eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all’adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo [ come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing in cui è dilazionata l’esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l’utilizzatore è tenuto a restituirne l’intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire ] il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze