Cass. civ. n. 23385 del 15 ottobre 2013
Testo massima n. 1
La decadenza dalla facoltà di presentare osservazioni o istanze a norma dell'art. 207, terzo comma, legge fall., non esclude la possibilità di proporre la domanda di ammissione tardiva.
Testo massima n. 2
L'accessorietà del credito per interessi rispetto a quello per capitale determina l'omogeneità del regime della prescrizione applicabile a entrambi. Ne consegue che, ove per il capitale il termine prescrizionale non possa decorrere (nella specie, perché relativo a crediti di lavoro di rapporto privo di stabilità) se non da un determinato momento (nella specie, dalla cessazione del rapporto), anche per gli interessi trova applicazione il medesimo "dies a quo" di decorrenza.