10 Gen Art. 960 — Obblighi dell’enfiteuta
L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico . Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali [ 2763 ].
L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4328/1982
Elemento essenziale dell’infiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia delle leggi 22 luglio 1966, n. 607 e 18 dicembre 1970, n. 1138, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l’imposizione a carico dell’enfiteuta dell’obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell’enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cass. civ. n. 1614/1978
Non sono incompatibili con la concessione in enfiteusi di fondo agricolo le clausole contrattuali che costituiscano a carico dell’enfiteuta obbligazioni personali, ove queste, pur limitando le facoltà di godimento del suolo o del sottosuolo, non precludano le possibilità di sfruttamento di quel fondo secondo la natura ed il contenuto tipico del diritto d’enfiteusi (nella specie, trattandosi di patti che vietano l’utilizzazione di eventuali giacimenti minerari o sorgenti d’acqua sotterranee, nonché la costruzione di fabbricati non agrari).
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