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Art. 2763 — Crediti per canoni enfiteutici

Art. 2763 — Crediti per canoni enfiteutici

I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta [ 959 ] per l’anno in corso e per il precedente [ 972 n. 2 ] hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [ 2778 n. 15 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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