Art. 2763 – Codice civile – Crediti per canoni enfiteutici

I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta [959] per l'anno in corso e per il precedente [972 n. 2] hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [2778 n. 15].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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