10 Gen Art. 959 — Diritti dell’enfiteuta
L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [ 840 ].
Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni [ 817, 934 ss. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 52/1995
Il diritto dell’enfiteuta al pieno godimento del fondo non può in alcun modo essere limitato, in costanza del contratto di enfiteusi, dalla imposizione di una servitù passiva da parte del direttario.
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