10 Gen Art. 958 — Durata
Posted at 20:52h
in Codice civile
L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo.
L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni [ 957 2 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]