Art. 817 – Codice civile – Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6281/2023

In tema di imposta comunale sugli immobili, il contribuente, in sede di dichiarazione, è chiamato a fare una precisa scelta rispetto all'esistenza del vincolo di pertinenzialità di un immobile. Pertanto, ove nella dichiarazione non abbia evidenziato l'esistenza di una pertinenza, non può addurre il predetto vincolo nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. Infatti, la scelta di destinare l'area a servizio dell'immobile principale, per assumere rilievo, deve essere necessariamente esplicitata.

Cass. civ. n. 12866/2022

Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli, senza che possa in tal senso interpretarsi il riconoscimento, in capo all'acquirente, di una servitù di passaggio sulla comproprietà del bene accessorio (nella specie un cortile), potendo essa giustificarsi nell'intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietà esclusiva dell'acquirente, eccedente i limiti di comproprietà ex art. 1102 c.c., posto a carico della comunione residua.

Cass. civ. n. 12440/2022

Poiché il rapporto pertinenziale postula, a norma dell'art. 817 c.c., la volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente una cosa (bene accessorio) al servizio di un'altra (bene principale), nell'ipotesi di alienazione a soggetti diversi, per quote separate, del bene principale e della corrispondente parte del bene accessorio, la permanenza del suindicato rapporto è configurabile (nel concorso dei requisiti di cui al citato art. 817 c.c. ed in difetto di una contraria volontà dei nuovi aventi diritto) solo tra le frazioni concrete del bene principale e di quello accessorio attribuite al medesimo acquirente, mentre la conservazione dell'originario vincolo tra i due beni, a carico di ciascuno degli altri acquirenti delle frazioni della pertinenza ed a favore di ciascuno degli acquirenti delle frazioni del bene principale, non può che conseguire all'assunzione degli obblighi di carattere personale o ad altra costituzione di servitù, anche non pattizie.

Cass. civ. n. 1471/2022

In ipotesi di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione, ove l'autore provveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l'acquisto dell'immobile pertinenziale contro l'alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza, indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede.

Cass. civ. n. 20911/2021

Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza, senza che, in tal caso, sia necessaria un'espressa e formale dichiarazione della volontà della nuova e diversa destinazione della cosa.
L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni. Ne consegue che siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore.

Cass. civ. n. 9383/2020

La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune; il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/05/2014).

Cass. civ. n. 14229/2019

La nozione di pertinenze, contenuta nell'art. 12, comma 3, della l.p. Trento n. 6 del 1993, che testualmente include tra le aree edificate quelle sulle quali insistono le costruzioni e le loro strette pertinenze, non evoca le categorie proprie della disciplina urbanistica del territorio ma va intesa con riferimento alle aree poste a servizio ed ornamento della cosa principale senza però costituirne parte integrante ed elemento indispensabile alla sua esistenza, continuando invece a godere di una propria individualità fisica e giuridica. L'esistenza di tale rapporto pertinenziale non comporta necessariamente l'applicabilità dell'istituto dell'espropriazione parziale, il quale presuppone che la parte residua del fondo sia strettamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile una unità economica e funzionale suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte.

Cass. civ. n. 13507/2019

Per la costituzione del vincolo pertinenziale è necessario, oltre al requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, anche un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale. Ciò posto, è da escludere la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sè considerata, dovendosi, di regola, negare la natura pertinenziale dei mobili che arredano un immobile, a meno che non siano destinati durevolmente all'ornamento di questo.

Cass. civ. n. 12731/2019

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale avuto riguardo alle cd. pertinenze "urbane" e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell'idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di tale vincolo tra un immobile e due specchiere affermando che queste ultime costituivano beni mobili non inseriti stabilmente nella struttura muraria dell'edificio e che l'atto di trasferimento dell'immobile aveva consapevolmente escluso che la vendita riguardasse anche le specchiere).

Cass. civ. n. 27636/2018

La costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza; in difetto, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria.

Cass. civ. n. 869/2015

La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietà, sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una volta accertata la destinazione a pertinenza da parte dell'unico proprietario del bene principale e di quello accessorio l'omessa menzione del bene destinato a pertinenza in un decreto di trasferimento emesso a seguito di procedimento espropriativo non impedisse l'operatività dell'art. 2912 cod. civ.)

Cass. civ. n. 27302/2013

È ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto l'asservimento reciproco del bene accessorio comune consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare lo stesso in favore delle rispettive proprietà esclusive. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto valida la determinazione con cui i proprietari di singole unità immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio, avevano destinato, sia pure solo "per facta concludentia", l'area circostante a giardino pertinenziale delle rispettive proprietà individuali).

Cass. civ. n. 12855/2011

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale e non al proprietario di esso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la pertinenzialità tra un immobile condominiale ed un'autorimessa privata in quanto appartenenti a lotti diversi ed aveva stabilito che il garage dovesse essere arretrato in osservanza della norma contenuta nel P.R.G. di Vicenza).

Cass. civ. n. 19157/2005

La destinazione durevole di una cosa al servizio di un'altra dà luogo ad un rapporto pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c. solo se effettuata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento su entrambe le cose, che intenda con un atto di disposizione della cosa (elemento soggettivo) collegarla ad un'altra in modo da farne un'entità strutturale; pertanto qualora le cose appartengano a due proprietari diversi, la destinazione dell'una a servizio dell'altra può avvenire solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria, mentre, allorquando la destinazione di una cosa a servizio dell'altra, pur in presenza della proprietà dell'una e dell'altra in capo allo stesso soggetto, venga fatta da colui che abbia in locazione la cosa principale con la sola tolleranza o la mera conoscenza del proprietario locatore, il vincolo pertinenziale è escluso per difetto del suddetto elemento soggettivo. (Nella specie la S.C. in applicazione dei principi soprariportati ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il rapporto pertinenziale relativamente ad un'area nuda, non formalmente inclusa nel contratto di locazione e di proprietà dello stesso locatore, utilizzata quale parcheggio dal conduttore di un ristorante con la consapevolezza e la tolleranza da parte del locatore dello specifico uso che di questo bene veniva fatto dal conduttore. Il rapporto era stato invocato dal conduttore in funzione dell'estensione all'area del riscatto ex art. 39 legge n. 392 del 1978).

Cass. civ. n. 9563/2005

Per la costituzione del vincolo pertinenziale sono necessari un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio in una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà, del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale. (Nella specie, relativa a un vano terraneo accessorio ad un edificio condominiale inizialmente eretto da unico costruttore, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la pertinenzialità di detto vano rispetto all'edificio esclusivamente sulla base dell'esistente rapporto di complementarità, senza indagare gli elementi dai quali poteva ritenersi che il costruttore lo avesse destinato a servizio dell'intero fabbricato).

Cass. civ. n. 12983/2002

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una «utilità» al bene principale, e non al proprietario di esso.

Cass. civ. n. 2473/2000

In tema di pertinenze, tra le singole unità immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini e le relative aree di parcheggio esiste un vincolo pertinenziale ex lege, previsto dalla norma di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a mente della quale «gli spazi di cui all'art. 18 della legge 765/67 costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi degli artt. 817, 818 ed 819 c.c.).

Cass. civ. n. 2016/1998

Allorché i vani posti al servizio esclusivo di un bene immobile — come nel caso della cucina, bagno e soffitta — sono essenziali al suo completamento, manca il vincolo di subordinazione tra l'accessorium e il principale, richiesto dall'art. 817 c.c., ed è perciò esclusa la loro natura pertinenziale, essendo invece parti che concorrono, pariteticamente e unitariamente, all'utilizzazione funzionale di tale immobile in relazione alla sua destinazione.

Cass. civ. n. 370/1997

In tema di locazione di immobili urbani, sussiste la presunzione di un rapporto pertinenziale, a norma dell'art. 817 c.c., tra l'appartamento destinato ad abitazione ed il posto macchina sito nell'autorimessa condominiale, qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nello stesso edificio, siano concessi in locazione — anche se con separati contratti — allo stesso conduttore, ed il posto macchina risulti destinato a soddisfare le esigenze della famiglia alloggiata nell'appartamento; ne consegue che il rapporto locativo del posto-macchina, il cui uso si attua in funzione di pertinenza dell'abitazione, va assoggettato allo stesso regime giuridico relativo alla locazione di tale secondo immobile.

Cass. civ. n. 1327/1996

Mentre il rapporto pertinenziale ex lege che si costituisce tra il fabbricato e l'area da destinare a parcheggio trova la sua fonte nella norma imperativa che determina ed impone l'esistenza dell'inderogabile vincolo pubblicistico di servizio con il fabbricato, l'eventuale rapporto pertinenziale che sussiste tra lo stesso fabbricato e la superficie eccedente quella vincolata è geneticamente collegato solo ai modi ordinari con cui esso si costituisce, ossia secondo la effettiva destinazione della cosa e secondo la volontà del proprietario.

Cass. civ. n. 5262/1993

Perché il vincolo pertinenziale, tra due beni autonomi e distinti, siano essi mobili o immobili, possa costituirsi e il relativo regime — che postula l'esclusività della funzione accessoria — possa funzionare, è necessario che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità anche della cosa accessoria e che la destinazione pertinenziale, specie quando essa derivi da un atto non negoziale, sia attuale ed effettiva e non meramente potenziale, dovendo risultare da un comportamento oggettivamente valutabile. Pertanto, non ricorre un vincolo pertinenziale, ma semmai un rapporto di comproprietà o di servitù, nell'ipotesi di un immobile contemporaneamente adibito a servizio di diversi altri immobili, appartenenti a proprietari diversi, né tale vincolo sussiste quando il collegamento funzionale sia previsto solo in prospettiva futura, come in un progetto finalizzato all'edificazione con riguardo ad immobili poi venuti ad esistenza in capo a diversi proprietari.

Cass. civ. n. 6025/1991

Il rapporto pertinenziale tra due cose ex art. 817 c.c. presuppone la destinazione in modo durevole di una cosa a servizio od ornamento di un'altra, senza che sia sufficiente, per la sussistenza di tale rapporto, solo la teorica possibilità che una cosa possa eventualmente servire all'altra, al fine di renderla più utile o più amena.

Cass. civ. n. 7655/1990

La costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza; ove tale presupposto faccia difetto, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio costituito tra i rispettivi proprietari.

Cass. civ. n. 2278/1990

Il vincolo pertinenziale, il quale può sussistere anche fra beni immobili, assume rilevanza giuridica non soltanto nel caso in cui il contratto che lo riguarda sia di natura obbligatoria, ma anche nel caso in cui il detto contratto sia ad effetti reali, non consentendo l'ampia dizione degli artt. 817 e 818 c.c. alcuna limitazione al riguardo.
Le pertinenze a norma dell'art. 817 c.c. sono le cose che pur essendo destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di altra cosa (principale) possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (art. 818). Il rapporto tra cosa principale e cosa accessoria (diversamente dall'incorporazione) è preso in considerazione dalla legge non come rapporto di connessione materiale o strutturale ma come rapporto economico e giuridico di strumentalità e complementarità funzionale, sicché non è necessario che il vincolo pertinenziale dia luogo ad un quid novi, cioè ad una nuova individualità (come avviene nell'incorporazione), né alla configurazione di una nuova utilità diversa dalla somma o anche dalla sintesi dell'utilità fornita dai due beni singolarmente considerati, essendo destinata la pertinenza al servizio o ad ornamento della cosa principale per renderne possibile una migliore utilizzazione o godimento, o per aumentarne il decoro.

Cass. civ. n. 3103/1989

Ai sensi dell'art. 817 c.c., l'esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni richiede la presenza di un elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene al servizio o all'ornamento di un altro, ed un elemento soggettivo, costituito dalla rispondenza di tale destinazione all'effettiva volontà dell'avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale.

Cass. civ. n. 2615/1986

Poiché il vincolo pertinenziale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 817 e 818 c.c., postula la destinazione in modo durevole, attuale ed effettivo della cosa accessoria a quella principale ad opera del proprietario di entrambe (o dal titolare di altro diritto reale) siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore con riguardo a due diverse entità immobiliari — costituite rispettivamente da un locale per il ricovero dell'autovettura e da una casa di abitazione — appartenenti a distinti proprietari ancorché gli immobili siano tra loro in relazione materiale. Conseguentemente il contratto di locazione relativo al detto locale integra un rapporto autonomo relativo ad immobile ad uso non abitativo, distinto da quella concernente l'abitazione.

Cass. civ. n. 132/1985

Poiché al fine della configurazione del rapporto pertinenziale sono necessari un elemento oggettivo, inteso nel senso che la cosa accessoria deve essere posta in una relazione di complementarietà funzionale con la cosa principale, e un elemento soggettivo, consistente in un atto dispositivo, cioè nella volontà effettiva del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare durevolmente la cosa accessoria al servizio all'ordinamento di quella principale, tale atto non può essere ravvisato nel mero silenzio serbato dal proprietario-locatore rispetto alla oggettiva destinazione data dal conduttore a distinti locali ad esso concessi separatamente in locazione. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva escluso il vincolo pertinenziale tra i locali in locazione e, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 5 della L. 27 gennaio 1963, n. 19 sulla facoltà del conduttore di sublocazione degli immobili insieme all'azienda).

Cass. civ. n. 6671/1984

Al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale (art. 817 c.c.) sotto il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di un'altra, è necessario che l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire all'utilità della cosa e non anche a quella meramente personale del dominus della stessa. (Nella specie, in applicazione del suesposto principio, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito, con cui si è escluso che costituisca pertinenza di una farmacia l'appartamento che il proprietario della stessa abbia costruito come sua abitazione per raggiungere da essa più rapidamente il luogo di lavoro).

Cass. civ. n. 2748/1978

Qualora i proprietari di due edifici limitrofi si accordino nel destinare alcune parti dei rispettivi immobili, in modo durevole, all'installazione di un comune impianto per il riscaldamento di entrambi gli edifici, la concreta realizzazione di tale destinazione assoggetta quelle porzioni, ai sensi dell'art. 817 c.c., a vincolo pertinenziale a servizio dell'intero complesso, e, pertanto, conferisce a ciascun proprietario il diritto di accedere alíe porzioni medesime per le necessarie attività di sorveglianza e manutenzione dell'impianto.

Cass. civ. n. 622/1977

L'elemento distintivo fra i concetti di parte di una cosa e di pertinenza non consiste nell'esistenza o meno di una relazione di congiunzione fisica, bensì in un diverso atteggiamento del collegamento funzionale il quale consiste, per la parte, nella necessità di questa per completare la cosa, affinché soddisfi i bisogni cui è destinata, come sentiti in un determinato momento storico ed in una data società; per la pertinenza, invece, in un servizio od ornamento che la pertinenza realizza per una cosa già completa ed utile di per sé.