Cass. civ. n. 12855 del 10 giugno 2011
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale e non al proprietario di esso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la pertinenzialità tra un immobile condominiale ed un'autorimessa privata in quanto appartenenti a lotti diversi ed aveva stabilito che il garage dovesse essere arretrato in osservanza della norma contenuta nel P.R.G. di Vicenza).