14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2278 del 19 marzo 1990
Testo massima n. 1
Il vincolo pertinenziale, il quale può sussistere anche fra beni immobili, assume rilevanza giuridica non soltanto nel caso in cui il contratto che lo riguarda sia di natura obbligatoria, ma anche nel caso in cui il detto contratto sia ad effetti reali, non consentendo l’ampia dizione degli artt. 817 e 818 c.c. alcuna limitazione al riguardo.
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Testo massima n. 2
Le pertinenze a norma dell’art. 817 c.c. sono le cose che pur essendo destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di altra cosa [ principale ] possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici [ art. 818 ]. Il rapporto tra cosa principale e cosa accessoria [ diversamente dall’incorporazione ] è preso in considerazione dalla legge non come rapporto di connessione materiale o strutturale ma come rapporto economico e giuridico di strumentalità e complementarità funzionale, sicché non è necessario che il vincolo pertinenziale dia luogo ad un quid novi, cioè ad una nuova individualità [ come avviene nell’incorporazione ], né alla configurazione di una nuova utilità diversa dalla somma o anche dalla sintesi dell’utilità fornita dai due beni singolarmente considerati, essendo destinata la pertinenza al servizio o ad ornamento della cosa principale per renderne possibile una migliore utilizzazione o godimento, o per aumentarne il decoro.
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