14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3103 del 26 giugno 1989
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 817 c.c., l’esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni richiede la presenza di un elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene al servizio o all’ornamento di un altro, ed un elemento soggettivo, costituito dalla rispondenza di tale destinazione all’effettiva volontà dell’avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale.
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